Art. 82.
(Valutazione dei rischi).

      1. Nell'adempiere agli obblighi di cui all'articolo 7, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e, se presenti, valuta tutti i rischi per

 

Pag. 106

la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da tali agenti, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

          a) le loro proprietà pericolose;

          b) le informazioni sulla salute e la sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la scheda informativa in materia di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, e 14 marzo 2003, n. 65;

          c) le ulteriori informazioni, necessarie per la completa valutazione del rischio, che il fornitore o il produttore è tenuto a dare, anche ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002, e successive modificazioni;

          d) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, tenendo conto delle possibili vie d'introduzione nell'organismo, compreso l'assorbimento cutaneo, anche in relazione allo stato di aggregazione degli agenti stessi;

          e) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, comprese la quantità e la concentrazione degli stessi;

          f) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

          g) gli effetti delle misure preventive adottate o da adottare;

          h) le conclusioni tratte dalla sorveglianza sanitaria già in corso, se disponibili.

      2. Nella valutazione dei rischi devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di esposizione significativa o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
      3. La valutazione di cui al comma 1 del presente articolo individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi dell'articolo 83 e, ove applicabile,

 

Pag. 107

dell'articolo 84 ed è documentata in conformità all'articolo 7, comma 2.
      4. Nelle attività comportanti rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, il documento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), deve comprendere un'indicazione dettagliata dei seguenti elementi:

          a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o di preparati cancerogeni o mutageni o di processi di cui all'allegato XIII, parte A, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;

          b) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti;

          c) i quantitativi di sostanze o di preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati;

          d) il numero dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

          e) la natura dell'esposizione di cui alla lettera d) e il grado della stessa, ove noto;

          f) le misure preventive e protettive applicate e il tipo dei DPI utilizzati.

      5. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione, in particolare:

          a) in occasione di cambiamenti significativi che potrebbero averla resa superata;

          b) quando i risultati delle misurazioni di cui all'articolo 84 lo rendono necessario;

          c) quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrano la necessità.

      6. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
      7. Nel caso di un'attività nuova che comporta la presenza di agenti chimici pericolosi, tale attività può iniziare solo

 

Pag. 108

dopo che si è proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione di misure di prevenzione.