1. Nell'adempiere agli obblighi di cui all'articolo 7, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e, se presenti, valuta tutti i rischi per
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e la sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la scheda informativa in materia di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, e 14 marzo 2003, n. 65;
c) le ulteriori informazioni, necessarie per la completa valutazione del rischio, che il fornitore o il produttore è tenuto a dare, anche ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002, e successive modificazioni;
d) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, tenendo conto delle possibili vie d'introduzione nell'organismo, compreso l'assorbimento cutaneo, anche in relazione allo stato di aggregazione degli agenti stessi;
e) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, comprese la quantità e la concentrazione degli stessi;
f) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
g) gli effetti delle misure preventive adottate o da adottare;
h) le conclusioni tratte dalla sorveglianza sanitaria già in corso, se disponibili.
2. Nella valutazione dei rischi devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di esposizione significativa o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
3. La valutazione di cui al comma 1 del presente articolo individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi dell'articolo 83 e, ove applicabile,
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o di preparati cancerogeni o mutageni o di processi di cui all'allegato XIII, parte A, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;
b) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti;
c) i quantitativi di sostanze o di preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati;
d) il numero dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
e) la natura dell'esposizione di cui alla lettera d) e il grado della stessa, ove noto;
f) le misure preventive e protettive applicate e il tipo dei DPI utilizzati.
5. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione, in particolare:
a) in occasione di cambiamenti significativi che potrebbero averla resa superata;
b) quando i risultati delle misurazioni di cui all'articolo 84 lo rendono necessario;
c) quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrano la necessità.
6. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
7. Nel caso di un'attività nuova che comporta la presenza di agenti chimici pericolosi, tale attività può iniziare solo